IL DEPOSITO LEGALE IN ITALIA
vecchia legge del 1939, modificata nel 1945:
- se editi per conto di amministrazioni governative: + 5 copie
- se editi da enti di diritto pubblico: + 1 copia alla Biblioteca della Camera e + 1 copia alla Biblioteca del Senato
- se di argomento scientifico o tecnico: + 1 copia alla Biblioteca centrale del CNR
Cfr. Paolo Traniello, Legislazione delle biblioteche in Italia, Roma, Carocci, 1999, p. 23-26.
nuova legge 15 aprile 2004 + regolamento 3 maggio 2006 + decreto ministeriale 28 dicembre 2007:
- obbligo per gli editori e non più per i tipografi
- eliminazione del passaggio attraverso prefetture e procure
- non più 5 copie ma 4 copie (2 destinate a BNCF e BNCR, 2 destinate a biblioteche locali)
- gestione su base regionale e non più provinciale (eccetto che per le provincie autonome) delle copie destinate al deposito locale
- inclusione dei documenti digitali (in linea di principio tutti, ma solo il trattamento di quelli off-line viene regolamentato)
resta da definire in norme successive:
- il trattamento dei documenti digitali on-line (sperimentazioni in corso presso BNCR, BNCF e BNM)
A Novembre 2021 un archivio unico regionale veneto delle pubblicazioni sottoposte al deposito legale non è ancora stato creato e, nel frattempo,
il deposito prosegue su base provinciale, sebbene coordinato a livello regionale. Per la Provincia di Venezia una copia va
alla Biblioteca Nazionale Marciana e una andava (almeno fino al 2016) alla Biblioteca Civica di San Donà di Piave.
Per maggiori dettagli cfr.:
BIBLIOGRAFIA MINIMA SUL "NUOVO" DEPOSITO LEGALE:
pagina a cura di Riccardo Ridi, creata 2001-10-07,
ultimo aggiornamento 2021-11-01